LA CARTA DI REGOLA

 

Trascrizione della traduzione della carta di regola di Dermulo del 1471[1]

 

Nell’anno della natività del Signore 1471 indizione quarta, nel giorno di Martedì trentesimo del mese di aprile, nella villa di Dermulo <Pieve di Taio>, nella piazza della comunità; presenti Concino del fu ser Concino di Tuenno pieve di Tassullo, Giorgio fu Cristoforo <detto> Giudice di Coredo, Federico fu Biagio di Dardine e Giovanni fu Salvatore di Taio, testimoni appositamente chiamati e pregati. Ivi davanti al magnifico, generoso e potente soldato signor Simeone di Thun, onorevole regolano <maggiore> della predetta villa di Dermulo per tutte le cause e per tutti i casi attinenti alla regola della predetta villa di Dermulo, unitamente agli uomini del soprascritto comune di Dermulo appositamente convocati, <cioè>: primo Vincenzo Remondino del fu Gregorio, Francesco del fu Nascimbeno, Bartolomeo del fu Antonio <detto> Duca, Nicolò Coradini, Pietro Pret, Antonio del fu Inama, tutti costoro di Dermulo, della soprascritta pieve di Taio, valle di Non e diocesi di Trento, qui convocati e congregati (al suono della campana), con il consiglio del soprascritto signor Simeone soldato di Thun loro regolano maggiore in e per tutte le cause pertinenti alla loro regola e riguardo a tutte le consuetudini osservate circa la detta regola nelle valli di Non e di Sole, per la buona pace, la concordia, l’utile e l’onore della detta comunità di Dermulo, nelle forme e modi previsti per diritto in questa materia e come meglio fu possibile egli insieme ai soprascritti uomini della predetta villa di Dermulo ordinò quanto è di seguito riportato e specificato nei singoli capitoli &c.

 

1. Per primo diciamo ed ordiniamo che qualunque persona della predetta villa di Dermulo non presuma lavorare nè far che si lavori nel giorno della festa di san Giovanni di maggio: sotto la pena di tre lire di denari piccoli per cadauna persona.

2. Parimenti diciamo ed ordiniamo, come già sopra fu detto, che nel giorno della festa di san Vittore di maggio <nessuna persona> presuma lavorare nè far che si lavori: sotto la pena di dodici grossi di denari di buona moneta, come sopra.

3. Parimenti diciamo ed ordiniamo che nel giorno della festa di santa Maria <nessuna persona> presuma lavorare nè far che si lavori sotto la pena di dodici grossi come sopra, per ogni detta festa di santa Maria.

4. E così si ordina, sotto la stessa pena, per i giorni delle festività degli Apostoli.

5. E così pure in ogni giorno di Sabato dopo il mezzogiorno <gli uomini di Dermulo> non ardiscano ne presumano far che si lavori: sotto la pena di grossi dodici per ogni singola persona.

6. Parimenti diciamo ed ordiniamo che per ogni giorno in cui i regolani della predetta villa di Dermulo vorranno fare regola gli uomini di Dermulo siano tenuti a comparire a tale regola nel luogo allo scopo deputato: sotto la pena di tre grossi per ogni singola persona; e se non compariranno a tale regola, che il saltaro o il regolano possano e abbiano facoltà di recarsi alle case dei negligenti per procedere alla relativa pignorazione; e se tali negligenti non volessero presentare i detti pegni essi siano condannati alla pena di sei grossi di denari, la qual pena sia imposta e devoluta secondo la comune rata di Dermulo.

7. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutte le persone che possiedono campi, vigneti e prati nelle pertinenze della villa di Dermulo, ognuna di queste persone sia tenuta a chiudere accuratamente i suoi fondi ed a provvedere alla sistemazione e manutenzione delle strade adiacenti a detti rispettivi fondi e di accesso ad essi; se poi quelle possessioni non saranno state chiuse a dovere in modo tale che si verifichi qualche danno in quelle, i detti uomini di Dermulo non siano tenuti a pagare gli eventuali danni incorsi ai privati per tale loro negligenza, ne a denunciare tali danni.

8. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutti i saltari <operanti a Dermulo> siano essi terrieri o forestieri, siano tenuti a comparire <ogni anno> in occasione della festa di san Giorgio in aprile nella villa di Dermulo davanti al signor regolano maggiore, o ai suoi mandatari per giurare di custodire con attenzione tutti i prodotti delle campagne, i garzi delle viti, i vini e le uve; i quali saltari siano poi tenuti a dimorare i Dermulo <durante tutto il loro servizio>; e se detti saltari fossero forestieri e non vogliono o non possono assolvere il loro ufficio, in tal caso debbano cedere i loro diritti, rifiutarli e venderli ad uomini di Dermulo, attenendosi in questo al parere di due uomini saggi ed esperti di Dermulo.

9. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutti i saltari debbano iniziare il loro ufficio di custodia delle vigne il giorno di santa Maria di agosto, e detti saltari siano tenuti a stare nella saltaria a loro affidata ogni giorno sino al termine della vendemmia.

E a partire da quel giorno <gli uomini di Dermulo> siano tenuti a non lasciar andare sciolti i cani: sotto la pena di un grosso per ogni volta <che si cotrafarà>, e questo sino al termine della vendemmia.

10. Parimenti diciamo ed ordiniamo che quando il saltaro o i regolani o qualunque altra persona trovassero buoi o giovenche o altri animali mentre arrecano danni alle campagne di Dermulo, presi questi animali li devono presentare ai regolani di Dermulo ed il padrone del bestiame, sia esso piccolo o grande. sia punito in un grosso e la pena sia devoluta alla chiesa di san Giacomo.

11. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutti i saltari di Dermulo, quando trovassero bestiami nei fondi posti nelle pertinenze di Dermulo, debbano portare tali bestiami nella villa di Dermulo e presentarli ai regolani, e quindi si decida intorno a questo secondo i casi previsti dalla regola; e se gli uomini di Dermulo non intendessero procedere alla stima degli eventuali danni, sia dai terrieri di Dermulo che da forestieri, allora si debba andare a Castel Bragher davanti al signor regolano maggiore, il quale così richiesto faccia valutare tale danno da altri uomini esperti e fidati: sotto la pena dei possessori dei bestiami dannificanti di sei grossi per ogni singolo animale, oltre la rifusione dei danni stessi e relativi interessi.

12. Parimenti diciamo ed ordiniamo che gli uomini forestieri che volessero assumere l’incarico di sorveglianza delle saltarie di Dermulo siano tenuti a stare e risiedere in Dermulo, iniziando dalla vigilia della festa di santa Maria di agosto sino alla fine della vendemmia.

13. Parimenti diciamo ed ordiniamo che se saranno trovati animali, sia grandi che piccoli, nelle vigne delle pertinenze di Dermulo, <il padrone degli animali> sia condannato in un grosso di pena per ogni vigna mangiata dai suoi animali; ed il saltaro di Dermulo sia tenuto a denunziare il danno arrecato, altrimenti lo stesso saltaro sia tenuto a rifondere il detto danno agli interessati: il quale danno debba essere stimato dai regolani di Dermulo.

14. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutti i saltari, siano essi di Dermulo o forestieri, debbano presentarsi ogni anno nel giorno di san Giorgio di aprile in Dermulo davanti al signor regolano maggiore o suo incaricato per prestare giuramento di sorvegliare bene e fedelmente tutti i prodotti delle campagne di Dermulo, le biade, i garzi delle vigne e tutte le altre cose competenti al loro ufficio ed al giuramento da loro prestato nelle mani dei regolani: sotto la pena (omesso) fatta a loro denuncia.

15. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutte le pene imposte con la forza siano devolute e spettino al signor regolano maggiore.

16. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutte le persone che saranno trovate nei gazzi e boschi siano condannate nella pena in un grosso per ogni singolo fascio, alla pena di dodici grossi per ogni singolo carro, e per ogni tronco, sia esso grande o piccolo, di rovere, peccio, abete, pino o larice nella pena di una lira e tre grossi: la quale pena sia devoluta alla chiesa di san Giacomo.

17. Parimenti diciamo ed ordiniamo che, quando i nostri regolani daranno l’ordine, si debba andare a sistemare le vie: sotto la pena di tre grossi per persona; e chi contrafacesse a ciò sia punito e condannato in sei grossi: la qual pena spetti alla comunità di Dermulo; ed inoltre gli stessi regolani o saltari, chiunque di loro, possano procedere alla pignorazione.

18. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutte le persone, siano esse di Dermulo o forestiere, che andassero a vendemmiare nelle pertinenze della detta villa di Dermulo prima del giorno della regola, deputato dal predetto regolano maggiore insieme agli uomini della villa di Dermulo, siano condannati in tre lire come sopra per ogni volta e luogo.

19. Parimenti diciamo ed ordiniamo che tutte le pene poste in esecuzione con la forza siano devolute al predetto signor regolano maggiore di Castel Bragher o suo incaricato per tale imposizione.

Riserviamo inoltre a noi la facoltà di aggiungere e togliere qualche articolo a questa regola, secondo la consuetudine osservata per le carte di regola nelle valli di Non e Sole.

 

La soprascritta fu letta e pubblicata da parte del predetto signor regolano <maggiore> ovvero da parte di me, Antonio Valdecher notaio di Tavon, su incarico e mandato particolare a me affidato dal detto signor regolano, alla presenza dei sottoscritti testimoni e di me notaio sottoscritto, presenti gli uomini di Dermulo ed il detto signor regolano, che approvarono e ratificarono in tutto e per tutto, capitolo per capitolo, la detta regola, dicendosi soddisfatti di tutto quanto stabilito.


[1] Dal libro “Taio nel XV e XVI Secolo - Vita di una comunità rurale” di M. Welber, M. Stenico, F. Giacomoni e C. Bertolini. che a loro volta l’hanno ripresa dalla raccolta Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine a cura di F. Giacomoni. Il documento in forma di copia si trova nel volume manoscritto Regolanarium presso l’archivio Thun di Castel Bragher.